IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 
           UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 
 
    Il giudice, dott.ssa Letizia Benigno, 
    Letti gli atti del proc. pen. n. 1402/2011  RGIP  in  cui  A.  A.
risponde del reato di cui agli artt. 110, 73 d.P.R. 309/90  comma  1,
lett. a) perche, senza autorizzazione di  cui  all'art.  17  e  fuori
delle ipotesi del predetto  decreto  «illecitamente  coltivavano  una
piantagione di canapa indiana composta da n. 359 piante  di  cui  254
appena estirpate per un peso complessivo di kg. 280 e n.  105  piante
semisecche per un peso complessivo di kg. 20; 
    Letta la memoria depositata dal difensore  dell'imputato  A.  A.,
nel presente procedimento, con la quale: 
        si esprime un primo  dubbio  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del 2007, sotto  il  profilo
della mancanza, nell'ipotesi in  esame,  del  caso  straordinario  di
necessita' e di urgenza che legittimi la decretazione di urgenza  nel
suo assetto originario. Si osserva che nella specie difetto di questo
requisito sarebbe «evidente» e non potrebbe  ritenersi  sanato  dalla
approvazione della legge di conversione perche'  tale  mancanza,  una
volta  intervenuta  la  conversione,  si  traduce  in  un  vizio  del
procedimento della relativa legge (sentenze nn. 29 del 1995, 341  del
2003, 171 del 2007); 
        si rileva inoltre che la mancanza del requisito emerge  anche
dalla circostanza che il decreto-legge n. 272 del 2005 non e'  dotato
della necessaria  caratteristica  della  omogeneita',  ne'  sotto  il
profilo  dell'oggetto  (omogeneita'  oggettiva-materiale)  ne'  sotto
quello delle finalita'  (omogeneita'  funzionale  finalistica);  come
risulta dalla sua stessa rubrica ad una pletora di materie disinte ed
«al perseguimento di  almeno  due  distinte  finalita'  (garantire  i
finanziamenti ed il sicuro svolgimento delle  olimpiadi  invernali  e
favorire  il  recupero  dei  tossicodipendenti  recidivi,   finalita'
quest'ultima  che  peraltro   mancava   palesemente   del   requisito
dell'urgenza dato che le olimpiadi invernali dovevano svolgersi  dopo
poco piu' di un mese), 
        si rileva anche che il caso straordinario di necessita' e  di
urgenza deve essere uno  e  singolo  per  ogni  decreto-legge  e  che
l'omogeneita' teleologica  non  puo'  essere  spezzata,  come  invece
avviene con evidenza fin dalla rubrica del decreto-legge n.  272  del
2005; 
        si prospetta un secondo dubbio di legittimita' costituzionale
in relazione all'art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del 2005,  nella
parte in cui reca modifiche all'art. 73  del  d.P.R.  309  del  1990.
Ricorda che il disegno di  legge  di  conversione  fu  presentato  al
Senato arricchito da un maxiemendamento di spropositata ampiezza,  il
cui oggetto non coincideva, nemmeno  alla  lontana,  con  quello  del
decreto-legge, ne stravolgeva il contenuto e ne faceva venire meno la
gia' dubbia omogeneita' e coerenza interna con l'introduzione di  ben
23 articoli dedicati alla materia degli  stupefacenti  e  comportanti
una complessa revisione del d.P.R. 309  del  1990.  Gli  articoli  da
4-bis a 4-vicies ter condensano il contenuto  del  disegno  di  legge
S-2953 da tempo rimasto arenato al Senato,  dopo  un  lungo  e  molto
ricco percorso legislativo. Cio' evidenzia in modo inconfutabile  che
si tratta di normativa carente del requisito  dell'urgenza  e  della,
necessita', del resto mai nemmeno invocato in  sede  di  conversione.
Secondo il ricorrente, la natura di «normativa a  regime,  del  tutto
slegata da contingenze-particolari, inserita tuttavia nella legge  di
conversione  di  un  decreto-legge»,  che  non   fa   riferimento   a
«situazioni  gia'  esistenti  e  bisognose  di   urgente   intervento
normativo, ma in via  generale  e  ordinamentale  per  tutti  i  casi
futuri» (cfr. sent. n. 22 del 2012) e' dimostrata  anche  dal  rinvio
contenuto nell'art. 4-bis ad un decreto del Ministro per  la  salute,
da emanarsi di concerto con il Ministro della  Giustizia  sentita  la
Presidenza  del  Consiglio,  per  la  determinazione   della   soglia
quantitativa di sostanza stupefacente oltre la  quale  la  detenzione
puo' essere punita, sicche' per  l'integrale  effettiva  operativita'
della normativa d'urgenza si deve addirittura attendere  l'emanazione
di un decreto ministeriale. La difesa pertanto ribadisce i  dubbi  di
incostituzionalita'  per  l'evidente  insussistenza   del   caso   di
necessita' e di  urgenza  e  per  l'arbitraria  disomogeneita'  delle
disposizioni introdotte  rispetto  al  contenuto  del  decreto-legge,
osserva che, d'altra parte, se  l'art.  4-bis  non  fosse  del  tutto
estraneo rispetto al contenuto del decreto-legge, sarebbe evidente la
sua incostituzionalita' per l'impossibilita' di  giustificarlo  sotto
il profilo della urgenza e necessita' si prospetta un terzo dubbio di
legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis in  riferimento  all'art.
117, comma 1, Cost., sotto il profilo della rispondenza agli obblighi
di natura comunitaria. In particolare,  osserva  che  il  detto  art.
4-bis, nella parte in cui ha eliminato  la  dualita'  di  fattispecie
incriminatrici a  seconda  della  diversa  nocivita'  delle  sostanze
stupefacenti, si pone in aperta dissonanza  rispetto  agli  obiettivi
enunciati nel "considerato 5" e nell'art. 4  della  decisione  quadro
2004/757/GAI del Consiglio dell'UE, il che determina  indirettainente
la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.; 
    Ritenuto che la eccezione di  incostituzionalita'  sollevata  sia
rilevante atteso  che  nel  presente  giudizio  l'imputato  formulava
istanza di patteggiamento cui non seguiva assenso del PM, per dedotta
inconguita'  della  pena,  se  calcolata  secondo  la  pena   novella
apportata dalla legge Fini-Giovanardi all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; 
    Letta la ordinanza emessa dalla  terza  sezione  della  Corte  di
Cassazione in data 11 giugno 2013 (sentenza 11 giugno 2013 n.  25554)
con la quale anche la giurisprudenza di legittimita' prende  positiva
posizione sul tema della ipotizzata incostituzionalita' della che  ha
profondamente modificato il regime sanzionatorio e le norme penali in
materia di stupefacenti; 
    Rilevato che i  dubbi  di  legittimita'  sollevati  dal  Collegio
possano sinteticamente ricondursi: 
        1.  alla  dedotta  assenza  dei  requisiti  di  straordinaria
necessita' ed urgenza (previsti  dal  comma  2  dell'art.  77  Cost.)
dell'art. 4-bis nel suo assetto originario, oltre  che  alla  carenza
dell'ulteriore carattere dell'omogeneita'  (sia  oggettiva-materiale,
che  funzionale-finalistica)   atteso,   per   converso,   l'evidente
eterogeneita'  ed  autonomia   delle   materie   inserite   in   tale
decreto-legge; 
        2.  alla  dedotta  assenza  dei  requisiti  di  straordinaria
necessita' ed urgenza (previsti  dal  comma  2  dell'art.  77  Cost.)
dell'art. 4-bis, ove esso apporta modifiche all'art. 73 
        3.  al  dedotto  inadempimento  del  legislatore  italiano  a
rispettare gli obblighi normativi di  natura  comunitaria  (governati
dall'art.  117  comma  1   Cost.);   che   nella   fattispecie   sono
individuabili in alcune  specifiche  determinazioni  contenute  nella
decisione 757/GAI/2004; 
    Condiviso il giudizio di  «profonda  distonia  di  contenuto,  di
finalita' e di  ratio  tra  il  decreto-legge  n.  272  del  2005  in
generale, e anche fra le disposizioni dell'art. 4 in  particolare,  e
le nuove norme introdotte in sede di  conversione  con  le  quali  e'
stata sostanzialmente posta  una  nuova  disciplina  a  regime  sulle
sostanze stupefacenti..»; 
    Condiviso il giudizio di «totale estraneita'  delle  nuove  norme
rispetto all'oggetto ed alle finalita' del decreto-legge», situazione
che venne ad evidenziarsi anche  in  sede  parlamentare  (V.  pg.  16
ordinanza) e che puo' essere desunta agevolmente  per  implicito,  ad
avviso della S.C. dalla nuova titolazione della .....,  la  quale  ha
aggiunto  all'originale  indicazione  anche  le  inedite  parole   «e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309»; 
    Rilevato che nella ordinanza citata si  ipotizza  il  cd.  «abuso
della prassi» nella scelta (opinabile) del Governo di introdurre  «un
maxi-emendamento innovativo  rispetto  al  contenuto  originario  del
decreto legge, al fine di sostituire parzialmente od  interamente  il
testo e sul quale sara' poi posta la questione di' fiducia; 
    Condiviso inoltre il profilo afferente la rilevabile assenza  del
presupposto della necessita' ed urgenza, in riferimento  all'art.  77
Cost. previsto dal comma 2 dell'art. 77 Cost. atteso che e' principio
incontroverso che il decreto-legge deve sempre subire  uno  scrutinio
di   legittimita',   non   apparendo   possibile    ed    ammissibile
l'affermazione secondo la quale la legge di conversione sia idonea, a
sanare in qualche modo i vizi del decreto stesso; 
    Ritenuto che la questione rilevante nel presente  giudizio  e  da
sottoporre  alla  Corte  costituzionale  deve   essere   circoscritta
all'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto
dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n.  49,  nella  parte  in
cui, nel sostituire il precedente testo dell'art.  73  del  d.P.R.  9
ottobre 309 del 1990, ha  abolito  la  distinzione  tra  c.d.  droghe
leggere e droghe pesanti ed ha conseguentemente innalzato  in  misura
notevole le pene  edittali  relativamente  alle  condotte  aventi  ad
oggetto le sostanze stupefacenti c.d. leggere; 
    Ritenuto  che  quanto  alla  non   manifesta   infondatezza,   va
preliminarmente ricordato che nel caso in cui  le  parti  prospettino
una questione di legittimita' costituzionale,  il  giudice  non  deve
stabilire  se  essa  sia  fondata  o  infondata,  compito  questo  di
esclusiva competenza della Corte costituzionale, bensi' unicamente se
sia o non sia  manifestamente  infondata.  «Il  giudice  deve  quindi
limitarsi ad una valutazione sommaria, per  rilevare  che  esista,  a
prima vista, un dubbio plausibile di costituzionalita' ed a  svolgere
un controllo finalizzato ad escludere le questioni prive di  serieta'
e di ponderazione, sollevate solo a fini dilatori»; 
    Ritenuto che l'indicata questione di legittimita' costituzionale,
incidendo sul trattamento sanzionatorio (e quindi sulla decisione del
relativo motivo di ricorso) appare rilevante in questo  giudizio  nei
limiti dianzi specificati, ossia in relazione: a) all'art. 4-bis  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,  introdotto  dalla  legge  di
conversione 21 febbraio 2006 n.  49,  nella  parte  in  cui  modifica
l'art. 73 del testo unico  sulle  sostanze  stupefacenti  di  cui  al
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente  nella  parte  in  cui,
sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori
le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle  tabelle  II  e  IV
previste dal previgente art. 14  (nel  caso  di  specie:  hashish)  a
quelle di cui alle tabelle I  e  III,  e  conseguentemente  eleva  le
sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e
della multa da Euro 5.164 ad Euro 77.468 a quella della reclusione da
sei a venti anni e della multa da Euro  26.000  a  Euro  260.000;  b)
4-Vicies-ter, comma 2, lett. a)  e  comma  3,  lett.  a)  n.  6,  del
medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e
14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le
sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis  e  i
suoi prodotti nella prima di tali tabelle; 
    Ritenuto che la questione e' poi non manifestamente infondata  in
riferimento all'art. 77, secondo comma,  Cost.,  in  via  principale,
sotto il profilo della estraneita' delle nuove norme  inserite  dalla
legge di  conversione  all'oggetto,  alle  finalita'  ed  alla  ratio
dell'originale contenuto del decreto-legge, e,  in  via  subordinata,
qualora le nuove norme siano  ritenute  non  del  tutto  estranee  al
contenuto e alla finalita' della  decretazione  d'urgenza,  sotto  il
profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario
di necessita' e urgenza; 
    Ritenuto che il giudizio debba essere sospeso sino all'esito  del
giudizio incidentale di' legittimita' costituzionale;